CIRCOLARE INFORMATIVA n.  6 del 23 Gennaio 2008

 

PRIVACY: il marketing senza consenso è illecito

Nuovo intervento del Garante per la privacy sulle comunicazioni a fini commerciali

Il caso sottoposto all’esame riguardava un privato che ha ricevuto comunicazioni commerciali telefoniche con operatore automatico. Il Garante per la privacy ha ribadito il principio della necessità del previo consenso scritto dell’interessato, da richiedere da parte del mittente, prima dell’invio di corrispondenza cartacea, elettronica o dell’effettuazione di telefonate a fini commerciali. Il destinatario della comunicazione indesiderata potrà agire per il risarcimento del danno subito: sono risarcibili sia i danni patrimoniali sia i danni non patrimoniali. Il Garante per la privacy ha chiarito, inoltre, che non ha alcuna valenza il fatto che i numeri dei soggetti economici siano reperibili sugli elenchi telefonici categorici: qualsiasi tipo di invio di materiale pubblicitario (via fax, posta elettronica, sms, mms, chiamate vocali mediante operatore automatico) non è possibile senza l’ottenimento del previo consenso scritto da parte del destinatario.

(Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter, 04/01/2008)

 

conai: pronte la guida e la modulistica per l’anno 2008

Pubblicata la guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi

Pubblicata sul sito web del Conai (www.conai.org) la nuova guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi e che, perciò, devono versare il periodico contributo ambientale per il finanziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. La guida è rivolta a tutti i consorziati Conai, cioè a coloro che sono tenuti a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi. Il consorzio Conai, che accomuna i consorzi di settore (plastica, vetro, ecc.), ha messo a disposizione il nuovo vademecum per provvedere alle periodiche dichiarazioni e al versamento delle somme dovute. L'attività di produzione di imballaggi vuoti e l'attività di importazione di imballaggi pieni e vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del contributo ambientale Conai, per tutti gli imballaggi immessi sul territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’entità del contributo dovuto per ciascun materiale.

Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.  Per le dichiarazioni da effettuare fino al 20 gennaio 2008 saranno utilizzati ancora i moduli 2007; successivamente saranno pubblicati i moduli aggiornati, da utilizzare a partire dalla prima dichiarazione di competenza dell’anno 2008.

(Conai, Guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale 2008, sito web)

 


 

tariffe aci 2008

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle nazionali elaborate dall’Aci dei costi chilometrici da applicare per la quantificazione del reddito in natura derivante dall'utilizzo promiscuo (aziendale e privato) di autovetture aziendali da parte di dipendenti e titolari di redditi assimilati. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal periodo di imposta 2008.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato, G.U. n. 296 del 21/12/2007 S.O. n. 280)

 

TASSO DI INTERESSE LEGALE

Modifica del tasso legale: dal 01.01.2008 interessi al 3%

A decorrere dal giorno 01.01.2008 la misura del tasso legale di interesse sale dal 2,5 al 3%, per effetto del decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato nella GU del 15.12.2007 (vedere anche la nostra circolare n.1.

 

COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

 

Ricordiamo l’obbligo di invio telematico delle lettere d’intento ricevute; sulla questione non si segnalano recenti novità, ma l’inizio del nuovo anno è periodo nel quale gli operatori economici concentrano gli invii delle lettere d’intento.

ATTENZIONE

Viste le pesanti sanzioni applicabili (si veda oltre), si esorta ad inviare con la massima tempestività allo Studio copia delle dichiarazioni d’intento ricevute, in modo tale che lo Studio possa trasmetterle all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite.

 

Soggetti obbligati

L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta che ricevono da soggetti che si qualificano “esportatori abituali” le cosiddette lettere di intento con le quali l’esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l’applicazione dell’Iva.

 

Termine e modalità per l’invio

I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento.

Si deve inoltre ricordare che il modello di comunicazione dati deve essere presentato esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni (stampa in forma libera da parte dell’intermediario dell’impegno a trasmettere la dichiarazione, rilascio copia della comunicazione con relativa ricevuta di invio telematico pervenuta dall’Agenzia delle Entrate).

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è quello della corretta individuazione delle lettere di intento da ricomprendere in ciascuna comunicazione. La norma istitutiva parla di “dichiarazione ricevuta” e, pertanto, ai fini dell’invio entro il giorno 16 del mese successivo, occorre fare riferimento alle lettere di intento ricevute nel mese precedente. A tal fine si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d’intento medesima).

 

Sanzioni

L’aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle pesanti conseguenze che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate. E’ importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l’esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell’Iva.

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta in ogni caso l’applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell’Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l’esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell’Iva da parte dell’esportatore.

Riportiamo, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture in sospensione

u

Sanzione da 258 a 2.065 euro

 

Con effettuazione di forniture in sospensione “regolari”

u

Sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non applicata

 

Con effettuazione di forniture in sospensione “irregolari”

u

Sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell’Iva da parte dell’esportatore abituale

 


AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2007 - 2008

 

Rammentiamo che entro il 18 febbraio 2008 (il giorno 16 cade di sabato) i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come saldo per l’anno precedente ed anticipo per l’anno in corso.

Entro la stessa data devono presentare, inoltre, la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel corso dell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello “1031” (Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può essere presentata entro il 16 marzo, ferma restando la scadenza del pagamento al 18 febbraio. 

 

 

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI:
CODICE FISCALE OBBLIGATORIO DAL 1° GENNAIO 2008

 

Dal periodo d’imposta 2008 e, quindi, con riferimento ai documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2008, l’obbligo di trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori interesserà anche i dati relativi ai Clienti non titolari di partita Iva e per tutti (sia clienti che fornitori) dovrà essere indicato il codice fiscale.

Dal periodo d’imposta 2008, infatti, vengono meno tutte le agevolazioni di carattere temporaneo che hanno interessato le compilazioni degli elenchi relativi ai periodi d’imposta 2006 (adempimento già scaduto lo scorso 15.11.2007) e 2007 (adempimento in scadenza per il prossimo 29 aprile 2008), tra cui la possibilità di tenere conto: 

Ü   nell’elenco clienti dei soli dati relativi ai titolari di partita Iva;

Ü   sia nell’elenco clienti che in quello fornitori della sola partita Iva del soggetto (e non anche del codice fiscale).

L’obbligo di indicazione del codice fiscale per tutti i soggetti, quindi, soprattutto per i clienti “privati”. richiederà una particolare attenzione nella compilazione dei documenti fiscali emessi già a partire dal 1° gennaio 2008, soprattutto per coloro che svolgono attività nei confronti di “privati” che richiedono l’emissione della fattura. Il tempestivo reperimento del dato relativo al codice fiscale – soprattutto nelle fatture compilate a mano – se non avviene all’atto dell’emissione del documento rischia di rendere estremamente difficile la compilazione dei futuri elenchi clienti e fornitori  relativi al 2008, ancorché la scadenza di tale adempimento sia fissata al 29 aprile 2009.

 

Alleghiamo un fac-simile da far compilare ai propri Clienti, anche privati:

 

Fac-simile di richiesta del codice fiscale

 

RAGIONE SOCIALE o DENOMINAZIONE

 

 

COGNOME E NOME (Privati e Ditte Individuali)

 

 

LUOGO e DATA DI NASCITA:

 

 

CODICE FISCALE:

 

 

PARTITA IVA

 

 

SEDE / RESIDENZA

 

 

TELEFONO:

 

 

E_MAIL (eventuale)

 

 

Questi dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.196/03 relativamente alla tutela dei dati personali (Privacy).