CIRCOLARE
INFORMATIVA n. 6 del 23 Gennaio 2008
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PRIVACY: il marketing senza consenso è illecito |
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Nuovo intervento del Garante per la privacy sulle comunicazioni a fini
commerciali Il caso sottoposto
all’esame riguardava un privato che ha ricevuto comunicazioni commerciali
telefoniche con operatore automatico. Il Garante per la privacy ha ribadito il principio della
necessità del previo consenso scritto dell’interessato, da richiedere da
parte del mittente, prima dell’invio di corrispondenza cartacea, elettronica
o dell’effettuazione di telefonate a fini commerciali. Il destinatario della
comunicazione indesiderata potrà agire per il risarcimento del danno subito:
sono risarcibili sia i danni patrimoniali sia i danni non patrimoniali. Il
Garante per la privacy ha chiarito,
inoltre, che non ha alcuna valenza il fatto che i numeri dei soggetti
economici siano reperibili sugli elenchi telefonici categorici: qualsiasi
tipo di invio di materiale pubblicitario (via fax,
posta elettronica, sms, mms,
chiamate vocali mediante operatore automatico) non è possibile senza
l’ottenimento del previo consenso scritto da parte del destinatario. (Garante
per la protezione dei dati personali, Newsletter, 04/01/2008) |
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conai: pronte |
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Pubblicata la guida a disposizione delle imprese che producono o
utilizzano imballaggi Pubblicata sul sito web del Conai (www.conai.org)
la nuova guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano
imballaggi e che, perciò, devono versare il periodico contributo ambientale
per il finanziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. La guida è rivolta a tutti i consorziati Conai,
cioè a coloro che sono tenuti a qualche forma di
adempimento in riferimento agli imballaggi. Il consorzio Conai,
che accomuna i consorzi di settore (plastica, vetro, ecc.), ha messo a
disposizione il nuovo vademecum per provvedere alle periodiche dichiarazioni
e al versamento delle somme dovute. L'attività di produzione di imballaggi vuoti e l'attività di importazione di
imballaggi pieni e vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento
del contributo ambientale Conai, per tutti gli
imballaggi immessi sul territorio nazionale. La periodicità della
dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione
dell’entità del contributo dovuto per ciascun materiale. Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il giorno 20 del mese successivo al
periodo di riferimento. Per le
dichiarazioni da effettuare fino al 20 gennaio 2008
saranno utilizzati ancora i moduli 2007; successivamente saranno pubblicati i
moduli aggiornati, da utilizzare a partire dalla prima dichiarazione di
competenza dell’anno 2008. (Conai, Guida all’adesione e all’applicazione del contributo
ambientale 2008, sito web) |
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tariffe aci 2008 |
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Tabelle
nazionali dei costi chilometrici di esercizio di
autovetture e motocicli L’Agenzia delle Entrate ha reso
note le tabelle nazionali elaborate dall’Aci dei costi chilometrici da applicare per la quantificazione
del reddito in natura derivante dall'utilizzo promiscuo (aziendale e privato)
di autovetture aziendali da parte di dipendenti e
titolari di redditi assimilati. I nuovi
importi avranno efficacia a decorrere dal periodo di imposta
2008. (Agenzia delle Entrate,
Comunicato, G.U. n. 296 del 21/12/2007 S.O. n. 280) |
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TASSO DI INTERESSE LEGALE |
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Modifica del
tasso legale: dal 01.01.2008 interessi al 3% A decorrere dal giorno
01.01.2008 la misura del tasso legale di interesse
sale dal 2,5 al 3%, per effetto del decreto ministeriale 12 dicembre 2007,
pubblicato nella GU del 15.12.2007 (vedere anche la nostra circolare n.1. |
COMUNICAZIONE
TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO
Ricordiamo
l’obbligo di invio telematico delle lettere d’intento
ricevute; sulla questione non si segnalano recenti novità, ma l’inizio del
nuovo anno è periodo nel quale gli operatori economici concentrano gli invii
delle lettere d’intento.
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ATTENZIONE Viste le pesanti sanzioni applicabili (si
veda oltre), si esorta ad inviare con la massima
tempestività allo Studio copia delle dichiarazioni d’intento ricevute, in
modo tale che lo Studio possa trasmetterle
all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite. |
Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi
d’imposta che ricevono da soggetti che si qualificano “esportatori abituali” le
cosiddette lettere di intento con le quali
l’esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura,
sia di beni che di servizi, senza l’applicazione dell’Iva.
Termine e modalità per l’invio
I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la
comunicazione dei dati relativi alle lettere di
intento ricevute in ciascun mese, entro
il giorno 16 del mese successivo al ricevimento.
Si deve inoltre ricordare che il modello
di comunicazione dati deve essere presentato esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa
ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio
telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre
dichiarazioni (stampa in forma libera da parte dell’intermediario dell’impegno
a trasmettere la dichiarazione, rilascio copia della comunicazione con relativa
ricevuta di invio telematico pervenuta dall’Agenzia delle Entrate).
Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è
quello della corretta individuazione delle lettere di intento
da ricomprendere in ciascuna comunicazione. La norma istitutiva parla di
“dichiarazione ricevuta” e, pertanto, ai fini dell’invio entro il giorno 16 del
mese successivo, occorre fare riferimento alle lettere di intento
ricevute nel mese precedente. A tal fine si consiglia di conservare ed
allegare alla lettera di intento la busta o il fax che
individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà
diversa da quella indicata nella lettera d’intento medesima).
Sanzioni
L’aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente
legato alle pesanti conseguenze che
gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con
errori o parti non compilate. E’ importante precisare che il fornitore che
invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di
tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente
scoprire che l’esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al
proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell’Iva.
Al contrario, il mancato o ritardato invio della
comunicazione comporta in ogni caso
l’applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia
stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione
dell’Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se
l’esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei
requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità
in solido del fornitore per il mancato pagamento dell’Iva da parte
dell’esportatore.
Riportiamo,
di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei
casi di omesso o irregolare invio della comunicazione
dati:
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Senza
effettuazione di forniture in sospensione |
u |
Sanzione da |
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Con
effettuazione di forniture in sospensione “regolari” |
u |
Sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non applicata |
|
Con
effettuazione di forniture in sospensione “irregolari” |
u |
Sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non
applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell’Iva da
parte dell’esportatore abituale |
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2007 - 2008
Rammentiamo che entro il 18 febbraio 2008 (il giorno 16 cade di
sabato) i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come saldo per l’anno precedente ed anticipo
per l’anno in corso.
Entro la stessa data devono presentare, inoltre,
la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel corso dell’anno precedente
ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, compilando il modello “
La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può essere presentata
entro il 16 marzo, ferma restando la scadenza del
pagamento al 18 febbraio.
ELENCHI
CLIENTI E FORNITORI:
CODICE FISCALE OBBLIGATORIO DAL 1° GENNAIO 2008
Dal periodo d’imposta 2008 e, quindi, con riferimento ai
documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2008, l’obbligo di trasmissione
telematica degli elenchi clienti e fornitori interesserà
anche i dati relativi ai Clienti non titolari di partita Iva e per tutti
(sia clienti che fornitori) dovrà essere indicato il codice fiscale.
Dal periodo d’imposta 2008, infatti, vengono meno tutte le
agevolazioni di carattere temporaneo che hanno interessato le compilazioni
degli elenchi relativi ai periodi d’imposta 2006
(adempimento già scaduto lo scorso 15.11.2007) e 2007 (adempimento in scadenza
per il prossimo 29 aprile 2008), tra cui la possibilità di tenere conto:
Ü
nell’elenco clienti dei soli dati relativi
ai titolari di partita Iva;
Ü
sia nell’elenco clienti che in quello fornitori
della sola partita Iva del soggetto (e non anche del codice fiscale).
L’obbligo di indicazione del
codice fiscale per tutti i soggetti, quindi, soprattutto per i clienti
“privati”. richiederà una particolare attenzione nella
compilazione dei documenti fiscali emessi già a partire dal 1° gennaio 2008,
soprattutto per coloro che svolgono attività nei confronti di “privati” che
richiedono l’emissione della fattura. Il tempestivo reperimento del dato relativo al codice fiscale – soprattutto nelle fatture
compilate a mano – se non avviene all’atto dell’emissione del documento rischia
di rendere estremamente difficile la compilazione dei futuri elenchi clienti e
fornitori relativi al 2008, ancorché la
scadenza di tale adempimento sia fissata al 29 aprile 2009.
Alleghiamo un fac-simile da far compilare ai propri Clienti,
anche privati:
Fac-simile di richiesta del codice fiscale
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RAGIONE
SOCIALE o DENOMINAZIONE |
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COGNOME
E NOME (Privati e Ditte Individuali) |
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LUOGO
e DATA DI NASCITA: |
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CODICE FISCALE: |
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PARTITA
IVA |
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SEDE
/ RESIDENZA |
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TELEFONO: |
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E_MAIL (eventuale) |
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Questi
dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.196/03 relativamente alla
tutela dei dati personali (Privacy). |
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